1. Nei territori di cui all'articolo 2 sono esenti dal pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura, delle trascrizioni ipotecarie, catastali e di bollo gli atti riguardanti:
a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, di imprenditori agricoli, singoli o associati;
b) il trasferimento di proprietà di beni, acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla realizzazione di insediamenti produttivi;
c) la produzione da biomasse.
2. Nei territori di cui all'articolo 2 la produzione di energia elettrica effettuata mediante piccoli generatori, comunque azionati, è esente dal pagamento dell'imposta erariale di consumo.
3. Il Governo è delegato a stabilire, di intesa con l'Ordine professionale dei notai, apposite tariffe agevolate da applicare ai rogiti relativi alle operazioni di cui al comma 1.